Normativa

Il quadro normativo del rischio molestie e violenze.

Cinque fonti, dal Codice Civile del 1942 alla riforma più recente: cosa dicono e cosa comportano in pratica per chi redige un DVR.

D.Lgs. 81/2008, art. 28

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), all'art. 28, comma 1, impone al datore di lavoro di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", includendo espressamente quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi. Non si tratta quindi di un obbligo limitato ai rischi fisici e infortunistici tradizionali: la norma richiede da tempo, anche prima delle novità del 2025, un'attenzione esplicita ai fattori organizzativi e relazionali che possono generare disagio psicologico o comportamenti lesivi. L'esito documentale di questa valutazione è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che l'art. 28, comma 2, individua con contenuti minimi: la relazione sulla valutazione effettuata, le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma delle misure di miglioramento nel tempo, le procedure per la loro attuazione e i ruoli aziendali responsabili. Il documento va redatto con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, ove nominato, e va reso disponibile in caso di accesso ispettivo.

L. 198/2025

La L. 198/2025, di conversione del D.L. 159/2025, ha reso esplicito un obbligo che l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 già lasciava intendere in modo più generale: la valutazione specifica del rischio di molestie e violenze connesse al lavoro deve trovare posto, in modo autonomo e documentato, all'interno del DVR di ogni azienda. Non è più sufficiente una menzione generica del tema nella parte dedicata ai rischi psicosociali: la norma richiede che il datore di lavoro affronti separatamente le diverse forme che il fenomeno può assumere (dalle molestie sessuali a quelle morali o digitali, dalla discriminazione ai rischi legati al contatto con il pubblico) e che il DVR documenti le misure di prevenzione adottate per ciascuna di esse. Per i datori di lavoro, l'implicazione operativa principale è che un DVR già esistente, se privo di questa valutazione specifica o se la tratta in modo generico, non è più conforme e va aggiornato. La novità introduce quindi un adempimento concreto e verificabile, non solo un principio generale: è su questo aggiornamento che si concentra il lavoro di EqualRisk Studio.

Convenzione ILO C190

La Convenzione ILO n. 190 del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ratificata dall'Italia con L. 15/2021, è il primo trattato internazionale vincolante dedicato specificamente a questo tema. La Convenzione definisce violenza e molestie come comportamenti, pratiche o minacce che causano, potrebbero causare o sono volti a causare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, includendo sia episodi isolati sia condotte ripetute. Un aspetto rilevante per le imprese è l'ampiezza del perimetro applicativo: la Convenzione non si limita al luogo di lavoro in senso stretto, ma include il tragitto casa-lavoro, le trasferte, gli eventi sociali connessi all'attività lavorativa e le comunicazioni digitali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Con la ratifica italiana, questi principi sono entrati a far parte del quadro interpretativo di riferimento per la valutazione dei rischi, contribuendo, insieme alla L. 198/2025, a spingere le imprese verso una valutazione più ampia del fenomeno, che tenga conto anche dei contesti digitali e delle situazioni di lavoro fuori sede.

UNI PdR 125:2022

La UNI/PdR 125:2022 è una prassi di riferimento pubblicata dall'Ente Italiano di Normazione che definisce i criteri per l'adozione di un sistema di gestione della parità di genere nelle organizzazioni, con l'obiettivo di ridurne il divario in ambito lavorativo. Il documento individua un insieme di indicatori misurabili su più aree (tra cui cultura e strategia organizzativa, governance, opportunità di crescita, equità retributiva, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro), il cui raggiungimento consente alle organizzazioni di ottenere la certificazione della parità di genere. Il punto di contatto con la valutazione del rischio molestie e violenze è diretto: un ambiente di lavoro privo di episodi di discriminazione, molestia o violenza è precondizione per qualunque politica di parità di genere credibile, e diversi indicatori della prassi riguardano proprio la presenza di policy, canali di segnalazione e formazione su questi temi. Per le aziende già certificate o che puntano alla certificazione, un DVR che tratta in modo strutturato questo rischio è anche un elemento a supporto del percorso.

Art. 2087 del Codice Civile

L'art. 2087 del Codice Civile, norma generale risalente al 1942 ma tuttora centrale, stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. È definita una norma di chiusura del sistema, perché la sua formulazione volutamente generale permette alla giurisprudenza di estendere l'obbligo di sicurezza a rischi non ancora disciplinati in modo specifico da norme di dettaglio. È proprio su questa base che i tribunali hanno da tempo ricondotto anche il mobbing e le molestie morali alla responsabilità datoriale, prima ancora che intervenissero norme dedicate come la L. 198/2025. Il principio di massima sicurezza che ne deriva vale anche per gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi: se un'azienda si avvale dell'intelligenza artificiale per redigere le analisi del DVR, come avviene in EqualRisk Studio, la responsabilità della valutazione e delle misure adottate resta comunque in capo al datore di lavoro e al professionista che firma il documento, mai delegabile allo strumento tecnologico.

Restare allineati a un quadro normativo che si aggiorna con questa frequenza richiede tempo: leggere le novità, capirne le implicazioni operative, tradurle in un DVR aggiornato per ogni cliente. EqualRisk Studio è pensato per assorbire parte di questo lavoro, strutturando la raccolta dei dati secondo la scaletta di queste fonti e lasciando al professionista la revisione e la validazione finale.

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